Gussago, 20 maggio 2012

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ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L' ICI è stata istituita nel 1993 ed è disciplinata dal D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

CHI DEVE PAGARE L’ICI:
• i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
• i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
• i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
• i concessionari di aree demaniali.
• gli assegnatari di alloggi costruiti da cooperative edilizie a far data dall’ assegnazione degli stessi risultante dal verbale di consegna degli immobili.

MODALITA’ DI CALCOLO
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
• per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
• per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
• per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
• per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree edificabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio.

Una volta noto il valore dell’immobile ai fini ICI, si calcola l’imposta dovuta moltiplicando il valore per la specifica aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso (pubblicata nel sito alla voce “ICI – aliquote”).
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.

CASI DI ESENZIONE:
1. Terreni agricoli
Non si pagano purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria. Sono considerati non edificabili anche i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano a titolo principale le attività previste nell’articolo 2135 del codice civile.
2. Abitazione principale e relative pertinenze
E’ esente dal pagamento dell’ICI  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché avente categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s’intende quella presso la quale il soggetto passivo ed i suoi famigliari hanno la dimora abituale, che salvo prova contraria coincide con la residenza anagrafica.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta anche le pertinenze dell’abitazione principale.
3.  Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
Il beneficio dell’esenzione si estende alle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori o figli del proprietario, purché vengano utilizzate come abitazione principale.
4.  Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente
Sono esenti dal pagamento le abitazioni possedute da  soggetti residenti  in casa di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'imposta è annuale e deve essere corrisposta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso degli immobili nel corso di ogni singolo anno. Può essere versata in due rate:
1. la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16 giugno (50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011).
2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto.

MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2011

I versamenti  possono essere effettuati utilizzando gli appositi bollettini  postali intestati a “COMUNE DI GUSSAGO - Servizio Tesoreria - I.C.I.” conto corrente postale numero 80526494.
E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite il modello F24 (codice comune E271)
Qualora l’IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00, non si deve effettuare alcun pagamento.
Si ricorda che il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di Euro; per eccesso se uguale o superiore a detto importo