Gussago, 21 maggio 2012

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Vidimazione registri

VIDIMAZIONE REGISTRI

VIDIMAZIONE REGISTRI AFFARI GIORNALIERI DELLE AGENZIE DI AFFARI E REGISTRI DEI BENI ANTICHI E USATI

L’esercizio di alcune attività contempla l’obbligo della tenuta di registri (es. registro affari giornalieri).

L’art. 163 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 ha trasferito ai Comuni l’esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Rientra, pertanto, nelle competenze del Comune la vidimazione dei registri con riferimento a tali attività.

tipologia dei registri

Competenza vidimazione

Registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari riportante le indicazioni di cui all'art. 219 del R.D. 6/05/1940, n. 635.

Sportello Unico Attività Produttive (Comune)

Registro dei beni antichi e usati

(Registro di carico e scarico dei beni numerato e riportante le indicazioni di cui all'art. 219 R.D. 6/05/1940, n. 635)

Sportello Unico Attività Produttive (Comune)

 

VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI

L'obbligo di bollatura dei libri e dei registri contabili è stato soppresso dall'art. 8 della Legge 18/19/2001, n. 383.

La soppressione dell'obbligo della bollatura riguarda, tra gli altri, anche i registri previsti dalle norme fiscali (quali ad esempio il registro delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti) e le scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi (libro giornale e per il libro degli inventari). Rientra, inoltre, nella categoria dei registri fiscali, per cui non ne è più prevista la vidimazione, il registro che i commercianti di veicoli usati (intestati ai concessionari) devono tenere per ottemperare agli obblighi della "Legge Dini".

Per questi registri rimane confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. La numerazione deve essere eseguita direttamente dal contribuente obbligato alla tenuta delle scritture; non deve essere necessariamente preventiva per blocchi di pagine. E' sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In caso di bollatura facoltativa dei libri contabili e di bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali rimane ferma la competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.

 

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DEGLI ZUCCHERI

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico di tali sostanze, in cui vanno annotate tutte le introduzioni e le estrazioni nel momento in cui si verificano. Gli utilizzatori dei prodotti stessi hanno a loro volta l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, in cui annotare giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi di sostanze zuccherine impiegate. Ne sono esentati gli utilizzatori che somministrano al pubblico, quelli che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione e quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio. Prima dell'uso, i registri di cui sopra, se tenuti in forma cartacea (è infatti prevista la possibilità di tenuta tramite supporto informatico, con modalità stabilite dal Ministro per le politiche agricole e forestali), devono essere progressivamente numerati in ciascun foglio, bollati e vidimati dal Comune competente in base al luogo di detenzione.

REGISTRI VITIVINICOLI

E' affidato ai Comuni l'adempimento relativo alla vidimazione dei registri vitivinicoli obbligatori, limitatamente alle aziende già in possesso del numero di codice assegnato dall'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio.

Rimane a carico dell'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio la vidimazione dei registri nei seguenti casi:

1) Attribuzione alla Ditta richiedente del numero di codice come previsto all'art. 1 comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale n. 768/94;

2) Richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:

     a) La produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;

     b) La raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;

      c) La trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;

      d) La produzione di mosto concentrato rettificato;

      e) La preparazione del vinello.

3) La ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento Comunità Economica Europea n. 2238/93;

4) La richiesta di vidimazione riguarda un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa.