Vendite sottocostoVENDITE SOTTOCOSTO La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per mezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. La vendita deve essere comunicata telematicamente al comune (ufficio SUAP) dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per accedere al modulo per le vendite sottocosto cliccare qui. AMMISSIMILITA' VENDITE SOTTOCOSTO È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
E’ altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. Le vendite sottocosto sopra indicate non sono soggette alla comunicazione.
CONDIZIONI VENDITE SOTTOCOSTO Le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
Normativa di riferimento:
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