Gussago, 21 maggio 2012

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Saldi e vendite straordinarie

SALDI E VENDITE STRAORDINARIE

L'esercente dettagliante può effettuare le seguenti vendite straordinarie (liquidazione, fine stagione o saldi, promozionali) durante le quale offre  condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE - per accedere alle informazioni dettagliate e alla relativa modulistica clicca qui

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

  1. cessazione dell'attività commerciale: la vendita di liquidazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno per la durata massima di 13 settimane;
  2. trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda: la vendita di liquidazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno per la durata massima di 13 settimane;
  3. trasferimento dell'azienda in altro locale: la vendita di liquidazione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno per la durata massima di 13 settimane;
  4. trasformazione o rinnovo dei locali: la vendita di liquidazione può essere effettuata per la durata massima di 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare. E', sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio e agosto, non può essere effettuata nei 30 gg. antecenti la vendita di fine stagione, nonchè, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

L'operatore commerciale che effettua una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al Comune (Ufficio SUAP) nel quale ha sede l'esercizio, a mezzo raccomandata, almeno 15 prima della data di inizio.

VENDITA DI FINE STAGIONE (O SALDI)

Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale soltanto in due periodi dell'anno e per una durata massima di 60 gg. per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

I saldi invernali nel 2012 inizieranno il 5 gennaio. L’inizio dei saldi estivi resta fissato al primo sabato del mese di luglio. Per ulteriori approfondimenti consultare il sito della Regione Lombardia.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita.

 Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi e nei 30 giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni sopra citate.