S.C.I.A. contestuali alla Comunicazione UnicaSi comunica che con circolare prot. N. 0049672 – 22,3 del 29 dicembre 2011 la Camera di Commercio di Brescia ha dettato disposizioni per la trasmissione telematica delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e della Comunicazione Unica. Le S.C.I.A. contestuali alla Comunicazione Unica non possono essere più trasmesse direttamente al S.U.A.P. (cliccare qui per gli approfondimenti e per conoscere le tipologie delle s.c.i.a. “contestuali”). Tali le s.c.i.a. (inizio – modificazione – cessazione dell’attività) sono irricevibili e lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà rifiutare l’invio e invitare l’interessato a ripresentare la s.c.i.a. integrale tramite il Registro delle Imprese utilizzando ComUnica. La trasmissione delle s.c.i.a. contestuali direttamente al S.U.A.P. è illegittima in quanto la procedura viola le norme di cui al D.Lgs. 59/2010 e al D.Lgs. 160/10. Si riassumono di seguito i casi in cui la S.C.I.A. debba pervenire al Registro Imprese, poi al S.U.A.P., esclusivamente attraverso la procedura “ComUnica” ossia i casi delle s.c.i.a. cosiddette “contestuali”: 1° caso: Impresa sia individuale che societaria che si costituisce e contestualmente inizia l’attività con la presentazione della s.c.i.a.: La prassi più diffusa prevede che l’impresa si iscriva con una prima ComUnica nel Registro delle Imprese, acquisisca il numero r.e.a. e la partita I.V.A. L’impresa viene in questo caso iscritta inattiva. Successivamente con una secondo ComUnica trasmette la s.c.i.a. e contemporaneamente iscrive la propria attività nel registro imprese. L’impresa in rari casi potrebbe peraltro iniziare l’attività lo stesso giorno in cui “nasce” come soggetto impresa. In questo caso deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. con ComUnica. La s.c.i.a. regionale prevede la possibilità di indicare, in apposito campo, che l’impresa è “in attesa di iscrizione al R.I. C.C.I.A.A.”, così come, in altro apposito campo, prevede l’informazione “in attesa di iscrizione al R.E.A.”. L’imprenditore quindi può evitare di compilare gli spazi relativi al numero R.E.A., al codice fiscale e alla partita I.V.A. L’imprenditore trasmetterà dunque la s.c.i.a. con ComUnica. 2° caso: Imprese che devono presentare la s.c.i.a. con ComUnica al Registro delle Imprese per effetto normativo: Si possono individuare n. 2 categorie di imprese: a) imprese che devono presentare una s.c.i.a. che di norma contiene solo adempimenti relativi al Registro Imprese e solo raramente si accompagna ad una s.c.i.a. che contenga informazioni per altri entri enti indirizzata pertanto al S.U.A.P.; L’interessato trasmette tutta la documentazione al registro delle Imprese, il quale invia al S.U.A.P. la sola notizia dell’esistenza dell’impresa. Il S.U.A.P. verifica che effettivamente l’impresa non dovesse presentare documentazione ad altri enti tramite il S.U.A.P. stesso. Le attività interessate sono le seguenti:
b) imprese che debbono necessariamente allegare alla documentazione destinata al Registro Imprese una s.c.i.a. indirizzata al S.U.A.P. L’impresa deve trasmettere contestualmente con un’unica ComUnica sia la documentazione richiesta dal Registro delle Imprese che la s.c.i.a. indirizzata al S.U.A.P. Le attività interessate sono le seguenti:
3° caso: Impresa che inizia l’attività presentando la s.c.i.a. e contemporaneamente debba aprire la posizione assicurativa presso l’I.N.A.I.L. utilizzando ComUnica. L’impresa deve iscrivere necessariamente l’attività nel registro imprese il giorno della presentazione della s.c.i.a., poiché la comunicazione all’I.N.A.I.L. deve pervenire il giorno in cui inizia l’attività. |
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