Gussago, 21 maggio 2012

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Lavanderie

Lavanderie - Stirerie

L’attività di tintolavanderia è l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra.

Requisiti per l’esercizio dell’attività:

  • requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia;
  • L’attività deve essere esercitata in locali conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia e al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
  • Prima di presentare la s.c.i.a.: rilascio pareri/autorizzazioni da parte di altri Enti quali, ad esempio:

L’autorizzazione all’emissione in atmosfera per attività ordinarie o in deroga, ai sensi degli articoli 269 e seguenti del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., in base alle indicazioni ed alla modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Brescia (tale autorizzazione  non è necessaria in caso di lavaggio ad acqua, mentre è necessaria per le lavanderie che svolgono attività di pulizia a secco con impianto a ciclo chiuso. L’autorizzazione per gli essicatori dipende dalla tipologia degli stessi (alcuni non hanno canna fumaria e quindi non hanno alcuna emissione).

  • L’autorizzazione allo scarico idrico presso:
  1. Ufficio d’Ambito (ATO) della Provincia di Brescia per scarichi in fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche e di prima pioggia, in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito dell'ATO della Provincia di Brescia;
  2. Provincia di Brescia per scarichi in corso d’ acqua superficiale e strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione), in base alle indicazioni e alla modulistica presenti sul sito della Provincia di Brescia;
  3. gestore del servizio di fognatura e depurazione per scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) in fognatura, in base alle indicazioni e alla modulistica forniti da quest'ultimo.

 

  • Designazione di un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)       

svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b)       

attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c)       

diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d)      

periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

 

  • un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

 

  • due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

 

  • tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

I servizi di raccolta e di recapito dei capi sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2 del Codice Civile.

APERTURA - TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO ATTIVITA'

documentazione da presentare:

  • SCIA- modello A - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
  • attestazione del versamento della tariffa ASL di euro 36,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica";
  • scheda 5 – SCIA (cliccare qui);
  • planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 (indicare anche per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono);
  • relazione tecnica;
  • documento di identità del dichiarante.

SUBINGRESSO - SOSPENSIONE - RIPRESA - CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE

documentazione da presentare:

  • SCIA - modello B - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
  • Solo in caso di subingresso: attestazione del versamento della tariffa ASL di euro 36,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica";
  • scheda 5 – SCIA (cliccare qui);
  • (in caso di cessione dell'attività) copia atto notarile;
  • documento di identità del dichiarante.

CESSAZIONE ATTIVITA'

documentazione da presentare:

  • SCIA - modello B - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
  • documento di identità del dichiarante.

 

 

SANZIONI

Si rimanda al contenuto dell’art. 5 della Legge 22/02/2006, n. 84

 

Normativa di riferimento

L. 22/02/2006, n. 84