Gussago, 21 maggio 2012

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Farmacie

Farmacie

L'esercizio dell'attività di farmacia è subordinato al possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 2/04/1968, n. 475.

Chi intende trasferire una farmacia in altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'Autorità sanitaria competente per territorio.

Per quanto attiene il contigente, e distanze ed ogni altra informazione si invita l'interessato a contattare l'ASL competente per territorio e il SUAP.

 

Le farmacie che, oltre ai prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e ai presidi medici-chirurgici, vendano i prodotti indicati nella tabella speciale di cui all'allegato 9 al D. M. 4/08/1998, 375, (quali ad es. prodotti dietetici, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura, ecc.) devono comunicare all'Amministrazione comunale tale vendita mediante presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Apertura – trasferimento – ampliamento attività

Documentazione da presentare:

  • SCIA- modello A - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
  • planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100;
  • attestazione del versamento della tariffa ASL di euro 36,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica";
  • scheda 1 - SCIA (cliccare qui);
  • scheda 2 - SCIA (cliccare qui);
  • documento di identità del dichiarante.

SUBINGRESSO - SOSPENSIONE - RIPRESA - CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE

In caso di subingresso, sospensione, ripresa, cambiamento della ragione sociale presentare:

  • SCIA - modello B - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
  • planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100;
  • in caso di subingresso: attestazione del versamento della tariffa ASL di euro 36,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica";
  • scheda 1 - SCIA (cliccare qui);
  • scheda 2 - SCIA (cliccare qui);
  • in caso di cessione dell'attività: copia atto notarile;
  • documento di identità del dichiarante.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di cessazione dell'attività presentare:

  • SCIA - modello B - ( subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva) (cliccare qui);
  • copia del documento di identità del dichiarante.

 

TURNI E ORARI

Sono stabilite due fasce orarie di apertura:

  • la fascia oraria diurna (dalle 8:00 alle 20:00);
  • la fascia notturna (dalle 20:00 alle 8:00 del giorno dopo).

La farmacia che ne faccia richiesta può estendere l'orario settimanale da 40 a 48 ore fino ad un massimo di 54 ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla L.R. 16/07/2007, n. 15 " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

In occasione di festività o eventi locali. il Direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare aperture per un massimo di cinque giornate nell'arco dell'anno.

Le farmacie presenti all'interno di centri commerciali, osservando il turno settimanale scelto, previsto dalla Legge, possono osservare gli orari di apertura del centro commerciale in cui sono inserite.

Non esiste l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata infrasettimanale. È possibile optare per l'apertura domenicale e festiva, con chiusura in giornata feriale. In ogni caso, durante il servizio ordinario, le farmacie devono rimanere comunque aperte dalle 9:00 alla 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

La gamma dei prodotti che la farmacia deve distribuire a battenti chiusi prevede, oltre ai medicinali, anche il materiale di medicazione e la dietetica speciale.

La chiusura per ferie è facoltativa e soggetta all'approvazione del direttore dell'ASL; non si può protrarre oltre i ventiquattro giorni lavorativi. Vi è l'obbligo di apporre un cartello in cui sono segnalate le farmacie parte più vicine.

Normativa di riferimento:

  • D.L. 4/07/2006, n. 223
  • D. Lgs. 24/04/2006, n. 219
  • L. 16/11/2001, n. 405
  • D.L. 18/09/2001, n. 347
  • D.M. Ministero della sanità 6/07/1999
  • L. 8/11/1991, n. 362
  • D.M. Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 4/08/1988, n. 375
  • D.P.R. 21/08/1971, n. 1275
  • L. 2/04/1968, n. 475
  • R.D. 27/07/1934, n. 1265