Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercatoCommercio su aree pubbliche in posteggio di mercato Per commercio su aree si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi. Il mercato nel territorio del Comune di Gussago ha cadenza settimanale e si svolge nella giornata del sabato nell’area delimitata in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 7:30 alle ore 13:00. Il Comune di Gussago è dotato di regolamento per lo svolgimento del mercato approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 28/11/2001 consultabile nella sezione dedicata ai regolamenti (cliccare qui). I posteggi nell’ambito del Comune di Gussago sono 74 e sono così distribuiti:
L’assegnazione di posteggi relativi a nuovi mercati o di posteggi rimasti vacanti nell’ambito del mercato già istituito avviene secondo procedure di evidenza pubblica e nel rispetto delle norme regionali (pubblicazione bando, esame delle domande, predisposizione della graduatoria, assegnazione dei posteggi). Si fa presente che ad oggi il Comune di Gussago non ha posteggi da assegnare.
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il subentrante in possesso dei requisiti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. SUBINGRESSO – SOSPENSIONE – RIPRESA – CAMBIAMENTO DELA RAGIONE SOCIALE Documentazione da presentare:
CESSAZIONE ATTIVITA' Documentazione da presentare:
Normativa di riferimento:
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