Commercio dettaglio sede fissa grandi strutture di venditaCommercio al dettaglio in sede fissa - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Le grandi strutture di vendita sono esercizi con superficie di vendita superiore a 2.500 mq. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi. Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussago non prevede l'insediamento di grandi strutture di vendita. Per accedere al regolamento comunale per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita cliccare qui
ORARI fonte di riferimento: sito della Regione Lombardia - news del 9 gennaio 2012: In riscontro alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte degli enti locali sulle recenti normative statali concernenti la materia delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, si forniscono di seguito prime indicazioni operative. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 1 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito dalla Legge del 23 dicembre 2011 n. 214, vengono liberalizzati gli orari di apertura e di chiusura e le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e quindi modificata, con effetti immediati, la disciplina regionale vigente in materia contenuta nella legge regionale n. 6 del 2010, articolo 103. L’articolo sopra indicato, inoltre, liberalizza anche gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In relazione alla normativa statale in esame si ritiene, tuttavia, che sia fatto salvo, a tutt’oggi, il potere del Sindaco di emanare ordinanze di limitazione per motivi imperativi di interesse generale, così come definiti dall’articolo 8, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Per l’articolo di cui sopra costituiscono motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori , l’equità delle transazioni commerciali, la lotte alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Regione Lombardia si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla materia, all’esito di approfondimento con lo Stato, le altre Regioni e le parti sociali.
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