Circoli privati - associazioniCIRCOLI PRIVATI - ASSOCIAZIONI I circoli sono luoghi nei quali un'Associazione svolge la propria attività. In tali luoghi sono ammesse determinate persone, ben individuabili, definite "soci". Alcune associazioni aderiscono ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'interno, altre hanno finalità diversi (ludiche, sportive, ricreative) e non sono affiliate ad enti o associazioni riconosciuti dal Ministero dell'Interno. All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi o enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo la disciplina del D.P.R. 4/4/2001 n. 235. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo aderente ad un ente nazionale avente finalità assistenziali Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 235/2001 le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, la segnalazione certificata di inizio attività. Qualora l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali. Qualora le Associazioni non si conformizzino alle clausole di cui all'art. 111 comma 4 quinquies del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi professionali del legale rappresentante o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione. Tali clausole devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Ogni anno deve essere inviato al Comune l'attestato di affiliazione rilasciato dall'Ente al quale il circolo aderisce. Il legale rappresentante dell'Associazione o del circolo deve comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito:
Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo non aderente ad un ente nazionale avente finalità assistenziali Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001 le associazioni e i circoli non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano domanda di autorizzazione al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività. Qualora l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali. Qualora le Associazioni non si conformizzino alle clausole previste dall'art. 111 e 111-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi professionali del legale rappresentante o di un suo delegato. Il legale rappresentante dell'Associazione o del circolo deve comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 111 e 111-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
Normativa di riferimento:
|
In questa sezione
|





