Artigiani (kebab, pizzerie da asporto, rosticcerie, ecc.)
ARTIGIANI (kebab, pizzerie da asporto, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie, ecc.)
E’ artigiano colui che è iscritto all’Albo Artigiani della Camera di Commercio competente per territorio.
L’artigiano può esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti.
Nel caso di produzione di prodotti alimentari è necessario presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la segnalazione certificata di inizio attività ai fini sanitari. In particolare si specifica quanto segue:
- nel caso di produzione di alimenti, per vendere i prodotti di propria produzione non è necessario possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti;
- i cibi e le bevande che non siano di propria produzione possono essere venduti se si posseggono i requisiti professionali per la vendita di alimenti e bevande e dopo aver presentato la documentazione per l’esercizio dell’attività di vendita in esercizio di vicinato;
- colui che non è iscritto all’Albo Artigiani, anche se produce artigianalmente i propri prodotti, non può venderli se non possiede i requisiti soggettivi professionali e senza aver presentato la documentazione per l’esercizio dell’attività di vendita in esercizio di vicinato.
L’attività deve essere esercitata in locali conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia e al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
Inoltre, l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed è necessario allegare alla segnalazione certificata di inizio attività la dichiarazione di emissioni poco significative qualora richiesto ai sensi del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152.
Apertura – Trasferimento – Ampliamento
Documentazione da presentare al SUAP del Comune di Gussago:
- SCIA- modello A - segnalazione certificata inizio attività (cliccare qui);
- planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono);
- attestazione del versamento della tariffa ASL di euro 36,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica";
- scheda 1 – SCIA (cliccare qui)
- scheda 2 – SCIA (cliccare qui);
- scheda 5 - SCIA (cliccare qui);
- documento di identità del dichiarante;
- qualora l’attività ricada nell’elenco delle attività di cui alla parte I allegato IV alla parte quinta D. Lgs. 152/2006: dichiarazione emissioni in atmosfera poco significative;
- nel caso in cui venga effettuato il consumo immediato nei locali dell'azienda deve essere presentata anche apposita comunicazione.
SUBINGRESSO - SOSPENSIONE - RIPRESA - CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE
Documentazione da presentare al SUAP del Comune di Gussago:
- SCIA modello B (cliccare qui);
- Scheda 2 – SCIA (cliccare qui;
- scheda 5 - SCIA (cliccare qui);
- copia atto notarile cessione attività (per il subingresso);
- copia del documento d'identità del dichiarante;
- Attestazione pagamento tariffa ASL di Euro 36,00. Il versamento di tale importo deve essere effettuato utilizzando il bollettino postale intestato a "A.S.L. BRESCIA SERVIZIO TESORERIA" sul c/c n.13707252 indicando come causale " PRESTAZIONI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA" (solo per il subingresso).
CESSAZIONE ATTIVITA'
Documentazione da presentare al SUAP del Comune di Gussago:
- SCIA modello B (cliccare qui);
- copia del documento d'identità del dichiarante.
Il Comune di Gussago, con deliberazione G.C. n. 38 del 1/03/2010, ha dettato indirizzi per la localizzazione delle attività di” kebab e simili, centri di telefonia internazionale e simili, centro di trasferimento denaro, sexy shop e similari”. Tali attività sono vietate se non in modo osservante della procedura negoziata indicata nei punti 2 e 3 del dispositivo della suddetta deliberazione. Per accedere al contenuto della deliberazione G.C. 38/2010 cliccare qui.
Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 30/04/2009, n. 8
- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 1/03/2010
- L.R. 27/02/2012, n. 3
Sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro in caso di violazioni alle disposizioni di cui all’art. 2 commi 1, 2 e 3 della L.R. 30/04/2009, n. 8; in caso di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 3 mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro per chi omette la comunicazione di cui all’art. 2 comma 4 L.R. 30/04/2009, n. 8;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro per chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 30/04/2009, n. 8; in caso di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 3 mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
|
|