Gussago, 23 febbraio 2012

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Suap - Sportello Unico Attività Produttive

SUAP

L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi.

Il SUAP del Comune di Gussago è costituito in forma singola ed assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità).

 Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il SUAP opererà attraverso due tipologie di procedimento:

  • il procedimento automatizzato previsto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010 (già in vigore);
  • il procedimento unico previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010 (entrerà in vigore dal 30 settembre 2011).

Per aprire un’attività commerciale, artigianale o produttiva soggetta a "SCIA  - segnalazione certificata di inizio attività" l’interessato deve  presentare la SCIA stessa in modalità  telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Gussago.

dal 1 ottobre 2011 non è più ammessa la presentazione della segnalazione certificata (SCIA) in forma cartacea neppure se trasmessa  a mezzo posta o a mezzo fax.

ATTENZIONE:

Si comunica che con circolare prot. N. 0049672 – 22.3 del 29 dicembre 2011 la Camera di Commercio di Brescia ha dettato disposizioni per la trasmissione telematica delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e della Comunicazione Unica.

Le S.C.I.A. contestuali alla Comunicazione Unica non possono essere più trasmesse direttamente al S.U.A.P. (cliccare qui per gli approfondimenti e per conoscere le tipologie delle s.c.i.a. “contestuali”). Tali s.c.i.a. (inizio – modificazione – cessazione dell’attività) sono irricevibili e lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà rifiutare l’invio e invitare l’interessato a ripresentare la s.c.i.a. integrale tramite il Registro delle Imprese utilizzando ComUnica.

La trasmissione delle s.c.i.a. contestuali direttamente al S.U.A.P. è illegittima in quanto la procedura viola le norme di cui al D.Lgs. 59/2010 e al D.Lgs. 160/10.

La SCIA può essere presentata o direttamente dall'interessato o in modalità assistita.

Per l'invio della SCIA in modo autonomo l'interessato deve essere in possesso di:

  • una casella di posta PEC (l'interessato potrà acquistarla sul mercato da vari gestori ovvero acquisirne una gratuitamente dal portale http://www.postacertificata.gov.it); ulteriori informazioni circa l'utilizzo della posta elettronica sono consultabili su questo sito cliccando qui;
  • un dispositivo o smart-card di firma digitale (acquistabile sul mercato);
  • la firma digitale.

L'interessato dovrà scaricare la modulistica necessaria dal sito del Comune di Gussago, compilarla, eseguirne la scansione, firmarla digitalmente e inviarla al SUAP del Comune di Gussago utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.gussago.bs.it dedicato esclusivamente al S.U.A.P.

Per l'invio della SCIA in modalità assistita l'interessato potrà rivolgersi:

  • alla propria Associazione di Categoria oppure a professionista incaricato (in questi casi l'interessato dovrà conferire apposita procura il cui modulo è scaricabile qui);
  • utilizzare la procedura telematica "ComUnica Starweb" della Camera di Commercio cliccando qui.

Elenco dei procedimenti relativi alle attività commerciali soggetti a SCIA:

  • apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 114/98 (per il Comune di Gussago fino a 250 mq.);
  • avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
  • avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
  • avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  • avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
  • apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall’art. 68 comma 4 della L.R. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno dei musei, teatri, sale da concerto e simili;
  • avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni staordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee;

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività:

  • avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
  • avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 D.Lgs. 114/98;
  • avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura di vendita, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa e art. 9 D.Lgs. 114/98;
  • avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 L.R. 6/2010 rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante;
  • trasferimento di sede di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone comunali non soggette a programmazione;

Elenco dei procedimenti relativi alle attività del settore turismo soggetti a SCIA:

  • avvio di attività alberghiera (prima di presentare la SCIA è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all'art. 24 L.R. 15/2007);
  • avvio di attività ricettive all'aria aperta (prima di presentare la SCIA è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per 'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 57 L.R. 15/2007);
  • avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Elenco dei procedimenti relativi alle attività produttive, industriali e artigianali soggetti a SCIA:

  • attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la DIAP.

Elenco dei procedimenti relativi alle attività del settore agricoltura soggetti a SCIA:

  • avvio di attività agrituristica (ex DAA);
  • avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

Cos'è la SCIA? la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è una dichiarazione dell'interessato che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi.

In caso di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività dovrà essere utilizzata la SCIA modello A e relative schede 1,2,3,4,5,6, a secondo delle diverse tipologie di attività.

In caso di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività dovrà essere utilizzata la SCIA modello B e relative schede 1,2,3,4,5,6, in relazione alle diverse tipologie di attività.

Le SCIA dovranno essere corredate al momento della presentazione dall’attestazione del versamento (se dovuto) dei diritti sanitari a favore dell’ASL di Brescia. Si riporta sotto la tabella riassuntiva delle voci del tariffario ASL:

Descrizione

SCIA

Diritti sanitari

Avvio di una nuova attività

Modello A

€ 36,00

Modifica attività esistente

Modello A

€ 36,00

Subingresso

Modello B

€ 36,00

Cessazione attività

Modello B

Non previsto

Sospensione/ripresa attività

Modello B

Non previsto

Cambiamento ragione sociale

Modello B

Non previsto

Modifica soggetti titolari dei requisiti

Modello B

Non previsto

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica".

Chi presenta la SCIA? il titolare o il legale rappresentante dell'impresa

Per ulteriori approfondimenti relativi ai procedimenti del SUAP del Comune di Gussago, l'interessato potrà consultare le sezioni a margine ovvero accedere ai servizi che vengono man mano implementati sul sito stesso cliccando qui.

Per accedere alla modulistica per la SCIA cliccare sulle singole voci modello A - modello B - scheda1 - scheda2 - scheda3 - scheda4 - scheda5 - scheda6 (la Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL n. 12 del 22/03/2011 il testo coordinato del direttore generale 18 marzo 2011 n. 2481 in tema di SCIA nonchè la circolare regionale 21 marzo 2011 n. 3 relativa alle prime indicazioni applicative; per leggerne il contenuto cliccare qui).

La S.C.I.A. consente l’avvio dell’attività nello stesso giorno della sua presentazione, a condizione che la pratica sia compilata correttamente, risulti completa delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e degli allegati, atti a comprovare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla disciplina di settore. La SCIA verrà acquisita al protocollo del Comune di Gussago. il SUAP, a fronte della positiva verifica di completezza formale,  invierà successivamente apposita ricevuta alla casella PEC indicata dall’interessato.

ATTENZIONE:

  • Una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile;
  • prima di presentare la SCIA si consiglia di verificare che i locali nei quali si intende esercitare l'attività siano conformi allo strumento urbanistico vigente e ai regolamenti comunali presso l'ufficio SUAP e l'Ufficio Tecnico Comunale; per accedere alla consultazione online del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), cliccare qui
  • Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.

Il SUAP ha 60 gg. di tempo per procedere alle verifiche del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività e può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorsi 60 gg. dalla presentazione della SCIA, fermi restando i generali poteri di autotutela (artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90) il SUAP può intervenire sul "provvedimento consolidato" legittimante l'esercizio dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.