Gussago, 21 maggio 2012

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Ritiro dei documenti

 Il ritiro della Patente di guida o della Carta di Circolazione.
 
I documenti che possono essere ritirati a seguito di alcune violazioni alle norme del Codice della Strada, sono la Patente di guida e la Carta di Circolazione.
La Patente di guida (se scaduta di validità) e la Carta di Circolazione ritirate vengono inviate entro cinque giorni all'Ufficio Provinciale D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) del luogo della commessa violazione.

La restituzione della patente di guida avviene dopo la presentazione del certificato medico che attesti la positività al rinnovo da presentare presso l'Ufficio Provinciale D.T.T. sopra citato; mentre la restituzione della Carta di Circolazione avviene dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa.
In entrambi i casi i documenti ritirati vengono restituiti dall'Ufficio Provinciale D.T.T..

All'atto del ritiro della Patente di guida o della Carta di Circolazione, è ammessa la circolazione del veicolo solo per il tempo necessario all'arrivo del luogo di destinazione indicato dall'agente operante sul retro del verbale.

Attenzione: nel caso in cui la patente di guida venga ritirata ai fini della sospensione, la patente medesima viene inviata entro 5 giorni all'Ufficio della Prefetura del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei 15 giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. L'ordinanza di sospensione è notificata immediatamente all'interessato. Allo scadere del periodo di sospensione, il trasgressore dovrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale del luogo di residenza, per la riconsegna della patente di guida.