Gussago, 21 maggio 2012

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Procedure Edilizie

Procedure Edilizie - dopo l'entrata in vigore della Legge 30/07/2010 n. 122 (SCIA)

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, le procedure edilizie operative nella Regione Lombardia a decorrere dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, sono:

Permesso di Costruire

per tutti gli interventi edilizi, nonchè per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, coma 3 bis, della L.R. n. 12/2005

Denuncia di Inizio Attività (DIA)

alternativa al permesso di costruire per:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

e per le varianti non riconducibili all’art. 41 comma 2 della L.R. 12/2005

Comunicazione asseverata

per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 ovvero "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"

Comunicazione di attività edilizia libera

per:

  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

per tutti gli interventi non previsti nei punti precedenti e più precisamente:

  • interventi di manutenzione straordinaria eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6 comma 2, lett a) del DPR 380/2001;
  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001.
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

E' possibile accedere ai documenti amministrativi depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale compilando l'apposito modulo scaricabile qui